La legge sul Biotestamento tutela "il diritto alla vita, alla salute ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione".
Per la prima volta, viene disciplinato il rapporto tra paziente cosciente e medico e permette, entro alcuni limiti, di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere nel caso di gravi malattie. In particolare, consente a qualsiasi maggiorenne la possibilità di rinunciare ad alcune terapie mediche, in particolare alla nutrizione e all’idratazione artificiale. Questa interruzione può essere ottenuta anche con le cosiddette “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), un documento nel quale si può indicare a quali terapie si vuole rinunciare e a quali condizioni, nel caso in cui a un certo punto si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza.
I punti chiave della legge:
- Consenso informato: "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata". "Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano" e "la volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata".
- Rifiuto della cura: il paziente debitamente informato delle conseguenze delle proprie scelte ha il diritto di rifiutare qualunque trattamento sanitario, anche quelli che garantiscono la sopravvivenza.
- Il ruolo della famiglia: il paziente può decidere di coinvolgere qualsiasi persona (coniuge, convivente o anche un amico) nelle scelte mediche che lo riguardano. Per evitare le scelte fatte "a sua insaputa", in assenza di questa indicazione i medici possono rivolgersi solamente al malato.
- Minorenni: decidono sempre i genitori anche se separati o divorziati (tranne i rarissimi casi di affidamento super-esclusivo o affidamento al Comune); il minore deve essere comunque ascoltato: la sua opinione conta in misura direttamente proporzionale al grado di maturità e all’età.
- Incapaci di intendere e volere: per l’interdetto decide sempre il tutore; l’inabilitato, invece, decide per sé stesso; per coloro che fruiscono dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso; se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il Giudice.
Dopo anni di dibattito, la legge rappresenta il giusto punto di equilibrio tra responsabilità del medico, diritto all’autodeterminazione, rispetto della vita e libertà del singolo.