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Home News News redazionali Notizie CTR Veneto - sentenza 1183/2/16

CTR Veneto - sentenza 1183/2/16

Deducibili i costi della polizza caso - morte

La sentenza 1183/2/16 emessa dai giudici della Commissione Tributaria Regionale del Veneto afferma che i premi pagati per la stipula di polizze caso-morte sono deducibili dal reddito d’impresa poiché questi costi devono considerarsi relativi all’attività di impresa.

La sentenza è stata emessa dopo il ricorso da parte di una società per una notifica dell’Agenzia delle Entrate con la quale veniva contestata l’indebita deduzione della polizza caso morte a vita intera dal reddito imponibile della società stessa.

La Commissione Provinciale di Belluno ha rigettato il ricorso affermando che “non si tratta di un prodotto assicurativo diretto alla copertura del rischio, ma di natura finanziaria o prevalentemente finanziaria”.

Il ricorso è stato poi accolto dai giudici di secondo grado che hanno sostenuto che tale polizza potesse rientrare tra i contratti di assicurazione sulla vita dal momento che spostava dal contraente all’assicuratore il rischio di morte dell’assicurato.

Secondo i giudici la natura del contratto rimaneva assicurativa e non finanziaria, nonostante fosse previsto per legge il diritto di riscatto e di riduzione, valido anche per i contratti di assicurazione sulla vita secondo l’articolo 1925 del Codice civile.

I giudici infine hanno evidenziato che la società, al momento della scomparsa dell’assicurato, ha fatto concorrere il capitale incassato alla determinazione del reddito d’impresa come soppravvenzienza attiva e, per questa ragione, i premi pagati dalla società sono costi inerenti all’attività d’impresa.

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