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Cassazione Civile, Sez. Unite – sentenza 18725/2017

La donazione con bonifico senza notaio è nulla

La sentenza 18725 del 27 luglio 2017 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che una donazione indiretta effettuata in assenza di atto pubblico è da considerarsi nulla.

L’effetto di una donazione nulla è che, in caso di morte del donante, gli eredi hanno il diritto di recuperare dal donatario la somma ricevuta. Un classico esempio è quello dei genitori che effettuano una donazione ai figli per spirito di liberalità tramite bonifico e in assenza quindi di un atto pubblico di un notaio.

La donazione indiretta eseguita secondo questa modalità può essere “salvata” solamente dimostrando che il bonifico è stato effettuato come pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal donatario.

Se la donazione viene resa nulla, annullamento che può essere richiesto dagli eredi del donante, significa che il bene concesso non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante per cui gli eredi possono pretenderne la restituzione indipendentemente dal fatto che la donazione sia lesiva o meno dei diritti di legittima.

L'annullamento delle donazioni di questo tipo è in contraddizione con le sentenze di Cassazione 634/2012 e 22118/2010 che ritengono dovuta l’imposta di donazione nel caso di trasferimento informale di denaro tra genitori e figli o nonni e nipoti avvenuta senza atto pubblico; le imposte per essere applicate presuppongono infatti la presenza di un “atto”, mancante nel caso di trasferimento di denaro tramite bonifico.

Nella sentenza vengono inoltre elencati molti casi di donazione che rientrano nelle donazioni indirette senza la necessità di un atto pubblico, ad esempio: in presenza del cosiddetto contratto a favore di terzo, con il pagamento di un debito altrui, con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (un esempio tipico il genitore che paga il prezzo dell’immobile che verrà intestato al figlio), con la vendita di un bene a un prezzo irrilevante o con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

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